Il TAR Milano esamina la legittimità di una disposizione di servizio di un Comune che qualifica come nuova costruzione (e non ristrutturazione edilizia) l'intervento di demolizione e ricostruzione nel caso in cui manchi qualsiasi “traccia” dell’immobile preesistente (in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, sotto il profilo strutturale o funzionale, delle giaciture preesistenti, delle altezze preesistenti); il Collegio ritiene che l’interpretazione fornita dalla disposizione di servizio all’art. 3, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 debba considerarsi corretta, con conseguente irrilevanza delle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione comunale a emanare tale atto (nella fattispecie collegate a delle vicende di natura penale; ragioni che peraltro, per il TAR, appaiono comprensibili e compatibili con l’interesse pubblico posto che non avrebbe senso autorizzare interventi edilizi considerati, dal giudice penale, in contrasto con legge penale).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2757 del 23 luglio 2025