Il TAR esamina un motivo di ricorso che si rivolge contro una disciplina urbanistica che prevede la necessità di presentare, prima del deposito della proposta di piano attuativo, un masterplan che coordini l’assetto urbanistico del piano attuativo con altro piano attuativo confinante. Secondo la ricorrente questa disposizione sarebbe illegittima in quanto prevedrebbe la formazione di un atto atipico (il masterplan appunto) non contemplato da alcuna disposizione normativa, e ciò in ritenuta violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi. Rileva inoltre la parte che, qualora si ritenesse che tale atto non sia giuridicamente vincolante, esso sarebbe del tutto inutile con conseguente illogicità della previsione che lo contempla. Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata in quanto, in questo specifico caso, il masterplan non sostituisce né si aggiunge agli atti di disciplina del territorio previsti dalla legge avendo esso unicamente funzione dimostrativa del coordinamento degli atti di pianificazione attuativa riguardanti i due ambiti di trasformazione, la cui disciplina trova e troverà comunque esclusiva fonte in atti tipici quali il documento di piano e, appunto, i futuri piani attuativi. Nel caso specifico, inoltre, il masterplan deve essere prodotto dai lottizzanti senza necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati. Si versa quindi in fattispecie diversa da quella esaminata in precedenti sentenze emesse dal T.A.R. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 26 aprile 2017, n. 946; id. 22 luglio 2014, n. 1972) laddove al masterplan era stata assegnata funzione di vero e proprio strumento di pianificazione che sia affiancava a quelli tipici. La mancanza di effetti giuridici vincolanti non costituisce poi indice di inutilità dell’atto avendo esso funzione dimostrativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1538 del 20 maggio 2024