Il TAR Milano precisa che il parere vincolante reso dalla Soprintendenza ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 è atto tale da esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva e come tale idoneo (se negativo) a determinare un arresto procedimentale, conseguentemente legittimandone l’immediata impugnazione in deroga alla regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile. Laddove invece il ricorso sia proposto direttamente avverso l’atto conclusivo del procedimento, vi è l’onere di impugnare anche il sotteso parere negativo, quale atto ad esso presupposto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1582 del 23 maggio 2024