Il Tar Milano richiama e fa proprio l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a seguito dell'annullamento dello strumento urbanistico, l’area non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata e cioè come c.d. zona bianca. L’amministrazione comunale è tenuta ad esercitare la propria discrezionale potestà di conformazione del territorio, attribuendo una congrua destinazione a tali aree, anche prescindendo dall’istanza del privato. L’annullamento dello strumento urbanistico, quindi, non comporta automaticamente né la reviviscenza della precedente disciplina urbanistica, né l’applicabilità della destinazione urbanistica delle aree limitrofe, ma configura un obbligo di ripianificazione in capo all’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1399 del 9 maggio 2024