Il TAR Milano osserva che la conoscenza effettiva del contenuto di un titolo edilizio non può essere integrata da comunicazioni da cui risulta soltanto l’esistenza del titolo e non anche le prescrizioni allo stesso riferite, poiché la mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, occorrendo invece che l’interessato abbia la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, dei suoi allegati tecnici, ovvero del contenuto specifico del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita. Del resto, in un’ottica più generale è stato affermato che la possibilità di contestare in sede giurisdizionale una determinazione amministrativa non può prescindere da una completa ed effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, da cui discende altresì la conseguenza che il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti. Ciò appare coerente con l’obiettivo di disincentivare la prassi dei ricorsi “al buio”, ovvero “in abstracto”, nella terminologia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, considerato che un siffatto rimedio sarebbe di per sé destinato ad essere dichiarato inammissibile, per violazione della regola sulla specificazione dei motivi di ricorso, contenuta nell’art. 40, comma 1, lettera d), del c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1295 del 29 aprile 2024