Il TAR Milano ricorda che, ai sensi dell’art. 106, comma 3, c.p.a., contro le pronunce di primo grado la revocazione è proponibile solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Quindi vi è un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all'appello. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n. 4. c.p.c.) sono identici ai termini dell'appello, i vizi di revocazione ordinaria delle pronunce dei T.A.R. si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell'appello. Dunque la possibilità di appello delle statuizioni di primo grado non meramente interlocutorie esclude la possibilità di reclamo/revoca al medesimo organo giurisdizionale che ha emesso la pronuncia. In quest’ottica la possibilità di revoca delle ordinanze cautelari, sancita dall’art. 58 c.p.a., è da considerarsi eccezionale e non espressione di un principio applicabile in via analogica a ogni decisione incidentale assunta nell’ambito del giudizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1299 del 29 aprile 2024