Il TAR Milano precisa che in presenza di incrementi di superficie o cubatura non è ammesso il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato e non è consentito operare distinzioni tra un volume c.d. tecnico e un altro tipo di volume. Non assume poi alcun rilievo la visibilità o meno dell’opera dalla via pubblica, tant’è vero che la preclusione al rilascio di autorizzazioni in sanatoria postume prevista all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 trova applicazione ogni qual volta siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, anche laddove essi siano interrati, a nulla rilevando il fatto che non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche (nel caso di specie è stato negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria poiché lo spostamento del vano ascensore – in difformità da quanto previsto dal titolo edilizio - ha determinato la creazione di un volume che fuoriesce dalla sagoma dell’immobile per un’altezza di tre metri).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1571 del 21 maggio 2024