Il TAR Milano osserva che la formazione del titolo per silentium (nella fattispecie condono edilizio) non può certo avvenire in presenza di un vincolo di inedificabilità che riguarda la zona di interesse, e ciò sulla base del principio per cui non può ottenersi per via tacita ciò che non potrebbe conseguirsi mediante l’ordinario svolgersi del procedimento amministrativo; con la conseguenza che il titolo tacito potrà formarsi solo ove la relativa istanza abbia tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter essere accolta in via ordinaria.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1344 del 3 maggio 2024