Il TAR Milano osserva che, in via di principio, se è vero che il provvedimento che faccia applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è affetto da invalidità derivata, è altrettanto vero che ciò non attribuisce al giudice amministrativo il potere di sindacare a tutto tondo il provvedimento. La giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, distingue infatti gli effetti della pronuncia d’incostituzionalità a seconda che la norma in questione attenga all’an ovvero al quomodo del potere. Nella prima ipotesi, il rilievo dell’incostituzionalità della norma può essere compiuto officiosamente dal giudice; nella seconda ipotesi, esso incontra il limite di quanto sollevato dalla parte. Segnatamente, l'illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il quomodo di esercizio del potere legittima il giudice all'annullamento del provvedimento soltanto qualora il ricorrente abbia articolato uno specifico motivo relativo alla illegittimità costituzionale della norma o almeno qualora abbia utilizzato tale norma come parametro di legittimità dei motivi di ricorso, pur non rilevandone espressamente la costituzionalità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1507 del 17 maggio 2024