Il TAR Milano osserva che prima dell’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 (c.d. legge ponte) la quale, come noto, ha generalizzato l’obbligo della licenza edilizia, prima circoscritto ai soli centri abitati dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942, non era necessario alcun particolare titolo per il cambio di destinazione d’uso. La prima disciplina del mutamento di destinazione d’uso con opere risale all’art. 1 della legge n. 10 del 1977 (c.d. legge Bucalossi), mentre il mutamento d’uso funzionale, cioè senza opere, è regolato a partire dall’art. 25 della legge n. 47 del 1985 (c.d. legge sul primo condono). Aggiunge che non rileva il regolamento edilizio comunale in vigore dal 1921 che esigeva la licenza edilizia (“nulla osta”) per le nuove costruzioni in tutto il territorio comunale, in quanto la norma regolamentare succitata concerneva la sola realizzazione di opere edilizie, ma nel caso di specie il cambio d’uso (da spazio spp a luogo con permanenza di persone) risultava essere stato realizzato senza opere. In ogni caso anche gli aspetti sopra indicati non risultano essere stati presi in adeguata considerazione dagli uffici comunali nel procedimento amministrativo, il che, per il TAR, conferma la fondatezza delle doglianze sul difetto di istruttoria e di motivazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1349 del 6 maggio 2024