I vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche si trasferiscono automaticamente ai nuovi proprietari degli immobili inseriti in piani attuativi o particolareggiati. L’estraneità dei nuovi proprietari alla convenzione urbanistica originaria è irrilevante, in quanto i vincoli non passano per un atto di volizione ma assieme all’immobile, come oneri reali inseparabili dal bene che li incorpora. La proprietà, in altri termini, si trasferisce già conformata, indipendentemente da eventuali pattuizioni di segno diverso tra acquirenti e danti causa, che non sono mai opponibili al Comune titolare della potestà pianificatoria.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 15 del 7 gennaio 2026