L’art. 63 della L.R. della Lombardia n. 12/2005 definisce, per il recupero a fini abitativi, come il volume già esistente sovrastante l’ultimo piano degli edifici di cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Ne consegue che, per poter qualificare uno spazio come sottotetto, è necessario che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, ovvero di riutilizzo a fini abitativi e, dunque, che vi sia la costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 196 del 19 gennaio 2026