A differenza della formulazione del precedente di cui all’art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. n. 50/2016, l’attuale Codice circoscrive l’ambito di rilevanza temporale delle circostanze fattuali, individuando in modo chiaro il lasso temporale nell’ambito del quale siffatte situazioni assumono rilevanza ai fini della partecipazione alla gara del concorrente e, pertanto, la stazione appaltante è tenuta a valutarle onde accertare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale di cui all’art. 98. In particolare, con il nuovo art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), del Codice il Legislatore ha stabilito che, con riferimento agli illeciti professionali derivanti da condotte inadempienti di cui art. 98 comma 3, lett. c), il fatto ha rilevanza per soli tre anni decorrenti dalla data di “commissione del fatto”, ossia dalla data di adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 227 del 19 gennaio 2026