L’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale; diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere/architetto socio di una società di ingegneria, acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4148 del 15 dicembre 2025