A fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 17 del 12 gennaio 2026