L’art. 28, comma 2, c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo: ne discende che nel caso in cui l’interveniente abbia impugnato il provvedimento in diverso giudizio l’intervento nel giudizio è ammissibile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 103 del 9 gennaio 2026