La controversia inerente alla contestazione della legittimità dell’esercizio del potere potestativo di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene comunale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la prospettazione di inadempimenti incidenti sul sinallagma contrattuale non trasforma il giudizio in una controversia di contenuto esclusivamente patrimoniale (riservata, solo in tale ipotesi, alla giurisdizione ordinaria), in quanto il Comune, attraverso la risoluzione, tutela l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene comunale (nella specie, un centro sportivo), accertando e sanzionando la perdita dell’equilibrio tra utilità pubbliche e private causata dal comportamento inadempiente del gestore. La risoluzione è quindi, a sua volta, un atto di natura gestionale, sovraordinato rispetto alla gestione del privato. Questo giustifica, sul piano processuale, la scelta di un ricorso di tipo impugnatorio per contestare l’esercizio di un diritto potestativo.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1154 del 16 dicembre 2025