La valutazione dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere effettuata al momento dell'irrogazione della medesima sanzione, posto che la finalità della misura è quella di sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso e che tale risultato non sempre sarebbe raggiungibile qualora venissero applicati valori riferiti a epoche risalenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4254 del 23 dicembre 2025