In mancanza di un formale provvedimento di esclusione, il concorrente rimane senz’altro vincolato alla sua offerta sino alla scadenza del termine indicato dall’art. 17, quarto comma, del d.lgs. n. 36 del 2023. Ciò non significa ovviamente che, se la stazione appaltante aggiudica il contratto senza accorgersi che l’offerta prescelta non è idonea in quanto non conforme alle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis, l’aggiudicatario sarà obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto il prodotto tecnicamente idoneo. L’aggiudicatario rimane infatti comunque vincolato alla sua offerta: egli sarà perciò tenuto a fornire quanto in essa previsto e potrà rifiutarsi di stipulare un contratto che lo obbligherebbe ad eseguire una prestazione diversa, dimostrando (se necessario anche in giudizio) la difformità fra quanto indicato nell’offerta stessa e quanto l’amministrazione pretende di stabilire nel contratto da stipularsi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3903 del 1 dicembre 2025