La disciplina generale di cui all’art. 19 della legge n. 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, nell'ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall'attività che ne forma oggetto. Sussiste, dunque, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19, comma 6 ter, legge n. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo e afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 241/90.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3898 del 1 dicembre 2025