Un’Amministrazione che abbia in precedenza ordinato la bonifica di un sito non perde il potere di qualificare determinati cumuli ivi presenti come rifiuti, dovendosi ritenere che ancorché la bonifica inerisca a operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC o come fattori di un rischio imminente di contaminazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4015 del 6 dicembre 2025