Il risarcimento del danno non è riconoscibile quando l’annullamento di un provvedimento favorevole riguarda un atto la cui illegittimità era evidente e conoscibile dal beneficiario, con conseguente esclusione dell’affidamento incolpevole, soprattutto se il privato ha contribuito alla formazione dell’atto, ha ignorato le contestazioni emerse in sede procedimentale ed era a conoscenza delle censure poi accolte in sede giurisdizionale (fattispecie relativa all’annullamento di un piano attuativo).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 403 del 28 gennaio 2026