Se è vero che l'obbligazione di versare il contributo di costruzione ha natura di obligatio propter rem, che "circola" unitamente all'immobile e grava sul nuovo proprietario per le somme eventualmente ancora dovute, è anche vero che il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate ha natura personale e sorge in capo a chi ha effettuato il pagamento non dovuto (solvens). In tal senso la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito la quale trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto e inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 123 del 9 gennaio 2026