Il TAR Milano respinge un motivo di ricorso che afferma che la previsione del piano attuativo sarebbe illegittima poiché l’area sarebbe già sufficientemente urbanizzata e non necessiterebbe di nuovi standard, ricordando che, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2022, n. 9916), «in materia edilizia costituisce […] ius receptum che sono eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui il piano regolatore generale consenta il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo. Pure in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (ad esempio, integrando l'urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standard minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all'edificazione - cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV nn. 2397 e 825 del 2018)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 760 del 28 marzo 2023.