Il TAR Milano, a fronte della dedotta illegittimità di un diniego di proroga per l’assenza di un preventivo provvedimento formale dichiarativo dell’intervenuta decadenza, osserva che la pronuncia formale di decadenza è richiesta semplicemente per attestare l’intervenuta maturazione dei presupposti per la decadenza, non rivestendo la stessa efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa; in guisa di ciò, l’intervenuta decadenza del permesso di costruire ben può emergere da un atto in cui tale aspetto viene preso compiutamente in considerazione, seppure si riferisca a un procedimento avente un oggetto diverso (ma collegato); del resto, opinando diversamente, si costringerebbe l’Amministrazione a duplicare senza motivo dei procedimenti che aggraverebbero soltanto l’azione della P.A., in violazione della normativa in materia (cfr. art. 97 Cost. e art. 1 della legge n. 241 del 1990), senza peraltro nulla aggiungere in termini di tutela per il privato, che già può fornire il proprio apporto nel procedimento collegato e prospettare le proprie ragioni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 812 del 3 aprile 2023.