Il TAR Milano osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di chiedere la revisione dei prezzi soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del codice civile: tale assunto discende dalla considerazione della revisione dei prezzi come una mera integrazione quantitativa del compenso spettante al prestatore del servizio, per cui il suo esercizio si prescrive con il decorso del termine quinquennale previsto per il pagamento dei singoli ratei. (TAR Trento, 19 luglio 2022, n. 140; Consiglio di Stato, sezione III, 22 ottobre 2013, n. 5128; sezione III 2011, n. 4362).
La funzione integrativa del prezzo spiegata dal compenso revisionale non comporta tuttavia l’automatica applicazione del termine prescrizionale del diritto al compenso periodico, di cui all’articolo 2948, n. 4, del codice civile.
Secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fa salva l’autonomia contrattuale delle parti di sottoporre ad un termine decadenziale l’operatività della clausola revisionale e, in considerazione della procedimentalizzazione della sua applicazione, esclude ogni automatismo nell’adeguamento del prezzo (TAR Lombardia, sezione IV, 19 gennaio 2022, n. 117).
Sicché, deve ritenersi legittima la previsione pattizia della clausola di decadenza dall’esercizio del diritto alla revisione dei prezzi, purché non sia irragionevole e sia rispettosa del canone della buona fede contrattuale (TAR Puglia, Lecce, sezione I, 22 luglio 2014, n. 1929; Consiglio di Stato, sezione V, 10 settembre 2012, n. 4783).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 824 del 3 aprile 2023.