Il TAR Brescia aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale rispetto al provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara, adottato prima che sia intervenuta l'aggiudicazione dell'appalto, non sussistono controinteressati ai quali il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità, anche in ragione del fatto che l'unico interesse tutelabile degli operatori concorrenti è quello all'aggiudicazione dell'appalto sul quale l'eventuale riammissione di uno di essi non ha incidenza determinante (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3172).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 139 del 16 febbraio 2023.