In un giudizio avanti al TAR Milano gli esponenti sostengono che l’accertamento di conformità, con riguardo al momento di presentazione della domanda, doveva essere condotto non avendo riguardo al PRG vigente al momento della domanda, bensì tenendo in considerazione il nuovo strumento urbanistico generale (PGT), allora solo approvato ma non ancora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La doglianza si rivela per il TAR infondata.
L’art. 13 comma 11 della LR n. 12/2005 stabilisce che gli atti del PGT «acquistano efficacia» con la pubblicazione sul Burl dell’avviso della loro approvazione definitiva.
Di conseguenza, al momento di presentazione della domanda di sanatoria la disciplina urbanistica “vigente”, ai sensi dell’art. 36 del TUE, non poteva essere quella del PGT solo adottato, bensì quella del PRG vigente, in attesa dell’efficacia del nuovo strumento urbanistico.
Nel ricorso si sostiene però l’applicazione del PGT all’istanza di sanatoria, richiamando le norme sulle misure di salvaguardia di cui all’art. 12 del TUE ed agli articoli 13 e 36 della LR n. 12/2005.
Tali misure, precisa il TAR, sono però volte ad evitare che, dopo l’adozione di uno strumento urbanistico e prima della sua approvazione definitiva, siano posti in essere interventi di modifica territoriale tali da rendere sostanzialmente irrealizzabili le disposizioni del piano in itinere (cfr. l’art. 12 comma 3 citato e l’art. 36 commi 3 e 4, anch’esso sopra richiamato).
Per il TAR, lo scopo delle misure è quindi quello di garantire la sostanziale effettività del piano adottato in attesa della sua approvazione attraverso la preclusione di taluni interventi, ma non di anticipare gli effetti della nuova pianificazione per una mera finalità di sanatoria edilizia.
In altri termini, la misura di salvaguardia non può avere una sorta di effetto di condono per abusi che potrebbero eventualmente essere conformi a norme urbanistiche non ancora efficaci.




TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 841 del 4 aprile 2023