Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, sez. V, 1 agosto 2019, n. 4225) precisa che l’obbligo giuridico di provvedere, ex art. 2 della legge 1990 n. 241, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 23 febbraio 2017, n. 328).
Non solo, sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, “in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2318/2007).
In casi come questo, invero, la mancata risposta dell’amministrazione viola il “principio generale della doverosità dell’azione amministrativa”, integrato “con le regole di ragionevolezza e buona fede” (così T.A.R. Lazio, sez. II, 23 gennaio 2013, n. 788).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 878 in data 11 aprile 2023.