Il Tar Milano afferma che per quanto una parte della giurisprudenza (Cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 novembre 2022, n. 1899) ammetta la possibilità per i terzi di impugnare i titoli in sanatoria dalla data di effettiva conoscenza dell’avvenuto rilascio del titolo, il concetto di “piena conoscenza” di cui all’art. 41, co. 2, c.p.a. – momento dal quale decorre il termine di decadenza per l’impugnazione – non si può dilatare sino a vanificare il principio di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dei provvedimenti amministrativi ammettendo la tempestività di un’impugnazione a moltissimi anni dal rilascio del titolo senza nemmeno una plausibile allegazione delle circostanze che ne hanno impedito la conoscenza tempestiva (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 30 marzo 2023, n. 804).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 970 del 19 aprile 2023.