Il TAR Milano ricorda che l'ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è sottratto alla disponibilità del destinatario del comando, difetta di una condizione costituiva dell'ordine e cioè, l'imposizione di un dovere eseguibile.
Aggiunge quindi il TAR che, con riferimento all’ordine di demolizione in materia edilizia, ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario di un ordine di demolizione, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, nell'individuare i soggetti colpiti dalle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera evidentemente quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistico-edilizia, e all'individuazione di un soggetto il quale abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia il proprietario, in virtù del suo diritto dominicale; del resto, l'ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e da tale natura consegue che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti di colui che ha la effettiva disponibilità del bene.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 652 del 15 marzo 2023.