Il TAR Milano, con riferimento alla contestazione della ragionevolezza dell’utilizzo nella valutazione delle offerte economiche della formula inversamente proporzionale, osserva che la più recente e ormai prevalente giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, riconosce la legittimità di tale formula e la sua coerenza con i principi posti dal d.lgs. 50/2016 in ordine al rapporto tra componente tecnica e componente economica (cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2021, n. 8353; Consiglio di Stato sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6735; Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2021, n. 7420; da ultimo ex multis Tar Lazio, sez. I bis, 26 settembre 2022, n. 12207).

Sul punto evidenza che:
<<- come è noto, la formula inversamente proporzionale utilizza i prezzi offerti anziché i ribassi e risponde alla finalità di valorizzare maggiormente l’offerta tecnica, atteso che il rapporto tra grandezze maggiori determina minori differenze tra i punteggi attribuibili alle diverse offerte e dunque minore concorrenza sul fattore prezzo;
- la tesi della ricorrente fa leva su un orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) secondo cui nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta; pertanto sarebbero irragionevoli le formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica;
- l’orientamento sopra richiamato è riferito in prevalenza a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo;
- la situazione è mutata per effetto dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore che esprime una chiara preferenza per il criterio qualitativo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 21 maggio 2019, n. 8), tanto che il settimo comma della norma consente anche di bandire gare nelle quali gli operatori economici sono chiamati a competere esclusivamente sulla qualità, limitando se non azzerando la componente economica;
- pertanto, l’uso della formula inversamente proporzionale non è irragionevole, perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque - come è nel caso di specie - un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185);
- si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso, perché, anzi, un siffatto criterio - anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica - determinerebbe l’effetto - anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole - di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche (cfr. sul punto: Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436);
- in sintesi, la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8688; id. 23 novembre 2018, n. 6639);
- va ribadito (cfr. Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436) che la descritta evoluzione è avvenuta sulla base del mutato contesto conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 362 del 10 febbraio 2023.