Il TAR Milano ritiene infondata l’eccezione di invalidità della costituzione in giudizio del Comune resistente in quanto la stessa non è stata preceduta bensì seguita dalla deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione a resistere nel giudizio.
Il TAR osserva che, secondo le disposizioni dello statuto comunale, il Comune resistente sta in giudizio nella persona del Sindaco – che in effetti conferisce la procura alle liti ai difensori dell’Amministrazione – con autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
Tuttavia, secondo un pacifico indirizzo esegetico, l’autorizzazione a resistere di un ente pubblico non è requisito di validità ma soltanto di efficacia della costituzione in giudizio, sicché può intervenire anche in corso di causa, purché prima della spedizione a sentenza (così, fra le tante, Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 8.3.2007, n. 5353).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 842 del 4 aprile 2023.