Il TAR Milano, in merito alla possibilità di sottoporre a condizione la VIA, osserva che:
<<la giurisprudenza amministrativa costante stabilisce che non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato a determinate prescrizioni o condizioni, dato che tale tipo di approvazione “condizionata” costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi idonei a risolvere possibili dissensi e tanto in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dimostrando, anzi, la pluralità di prescrizioni la puntualità e affidabilità della fase istruttoria e l'accuratezza della valutazione (C.d.S. IV, 27 marzo 2017 n. 1392). La compatibilità ambientale non è infatti un concetto naturalistico, si ripete, ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività, sicchè la graduazione e la previsione di limitazioni postume tramite prescrizioni da verificare in sede esecutiva rendono possibile migliorare l'equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità (T.A.R. Lazio-Roma III, 3 gennaio 2022 n. 11). Ancora, è stata ritenuta legittima una valutazione di impatto ambientale che dichiari la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all'atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell'impianto poiché nulla osta in linea di principio a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale (C.d.S. IV, 11 dicembre 2020 n. 7917).>>
Con riferimento poi al rapporto tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, il TAR ricorda che:
<< è stato chiarito (C.d.S. IV, 14 settembre 2022 n. 7978) che la prima investe, in via preventiva, i profili prettamente localizzativi e strutturali di un’opera mentre la seconda costituisce il provvedimento complessivo con cui si valutano gli aspetti gestionali dell’attività e di esercizio di un impianto. In altri termini, la valutazione di impatto precede il rilascio dell’autorizzazione integrata sostanziandosi in un’analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica ritraibile dall’esecuzione e esercizio dell’opera proposta, e ne condiziona il contenuto, essendo la seconda caratterizzata dall’esame, a un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, vibrazioni, odori, impatto su suolo e sottosuolo e quello complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali). Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’autorizzazione integrata ambientale sulla procedura di valutazione di impatto ambientale nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda. Pertanto mentre una valutazione di impatto negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata anche in presenza di una valutazione di impatto positiva poiché solo l’autorizzazione è, di per sé, idonea a esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto. Ne deriva che non incidono sulla legittimità della valutazione positiva di impatto ambientale impugnata con il presente ricorso gli eventuali inadempimenti della proponente alle prescrizioni imposte, i quali semmai dovranno essere valutati dall’Amministrazione competente in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto nessuna circostanza sopravvenuta relativa al mancato ottenimento delle autorizzazioni prescritte o al mancato adattamento dell’impianto alle prescrizioni, adeguate e legittime, imposte in sede di valutazione di impatto ambientale può inficiare la validità della conclusione di quest’ultima in senso favorevole.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 739 del 27 marzo 2023.