Il TAR Milano osserva che il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un'iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Fin dalla legge che ha introdotto nell'ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Milano, sez. II, 4 gennaio 2023, n.604) e solo da tale momento è dovuto.
Ciò premesso, nel caso in cui l’intervento edilizio si fermi alla fase della demolizione, il privato non riceve alcun beneficio dalle urbanizzazioni primarie e secondarie realizzate dal Comune, in quanto manca del tutto l'edificio che dovrebbe esserne servito; viene meno quindi il presupposto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, non essendovi alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 986 del 21 aprile 2023.