Il TAR Brescia ricorda che la motivazione postuma è eccezionalmente consentita solo qualora «effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida» (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 13 luglio 2022, n.5959), documenti istruttori che, ovviamente, devono essere antecedenti, e non successivi, alla determinazione impugnata.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 278 del 28 marzo 2023.