Il TAR Milano osserva che sia l’articolo 119 sia l’articolo 120 c.p.a. si riferiscono a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici, intese in senso ampio, senza distinguere se esse rientrino nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici o nel regime speciale degli affidamenti in house, di cui all’articolo 192 del codice dei contratti pubblici.
Tutta l’attività autoritativa che precede la stipulazione del contratto deve infatti essere ricondotta nell’ambito della <<procedura di affidamento>>, indipendentemente dallo specifico regime che la caratterizza, per cui anche le impugnazioni degli affidamenti in house dei contratti pubblici sono soggette al rito speciale degli appalti e, dunque, al termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla loro effettiva conoscenza (Consiglio di Stato, sezione V, 29 maggio 2017, n. 2553).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 700 del 20 marzo 2023.