Il TAR Brescia, con riferimento alla nozione di sottoprodotto, precisa che:
<<la qualificazione di un materiale come sottoprodotto non attiene alle caratteristiche intrinseche di quel materiale, ma al soddisfacimento di una serie di condizioni giuridiche. Uno stesso materiale può costituire rifiuto o sottoprodotto a seconda che siano o meno soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 184 bis D.L.gs. n. 152/2006.
Nello specifico, è necessario al contempo:
a) che il materiale in questione origini da un processo di produzione, di cui costituisca parte integrante, ancorché lo scopo primario del processo produttivo non sia la produzione di tale materiale;
b) che sia certo che detto materiale sia utilizzato nel corso del medesimo processo produttivo o in altro processo produttivo, da parte del produttore o di un terzo;
c) che tale materiale possa essere utilizzato direttamente, senza necessità di alcun trattamento che in qualche modo lo modifichi;
d) che l’utilizzo di detto materiale sia legale e non abbia impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.>>
TAR Lombardia, Brescia, I, n. 211 del 8 marzo 2023