Il TAR Milano osserva che ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lett. d), c.p.a., l’atto di impugnazione deve contenere “i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”. Secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, infatti, nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del motivo proposto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2019, n. 4491; Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2017, n. 4158).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 661 del 15 marzo 2023.