Il TAR Milano ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità dell’intervento adesivo proposto da parte di un soggetto che risulta legittimato alla proposizione di un ricorso autonomo: l’intervento ad adiuvandum può essere invece proposto nel processo amministrativo da chi sia titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 15 luglio 2021, n. 5339; V, 26 marzo 2020, n. 2126; VI, 13 agosto 2018, n. 4939; IV, 29 novembre 2017, n. 5596; IV, 29 febbraio 2016, 853; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2021, n. 224).
Nella fattispecie la parte interveniente si era classificata al terzo posto nella graduatoria della gara la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata; l’intervento è stato dichiarato inammissibile in quanto l’interveniente ha interesse a contestare l’aggiudicazione in favore del primo operatore classificato, potendo trarre un vantaggio dall’annullamento della predetta aggiudicazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 770 del 28 marzo 2023.