Il TAR Brescia osserva che
<<Sebbene, infatti, non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice copre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D. Lgs 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto in occasione dell’impugnazione dell’atto presupponente; l’atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest’ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, non più contestabili.
La conseguenza in diritto è l’inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere un vizio del presupposto provvedimento in occasione dell’impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all’infinito le situazioni ormai consolidate.>>
(fattispecie relativa all’impugnazione di una ingiunzione di pagamento quale atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto al presupposto ordine di demolizione e rimessa in pristino)

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 103 del 3 febbraio 2023.