Il TAR Milano, dopo aver ricordato che è ammessa la partecipazione dei raggruppamenti di tipo verticale a una determinata procedura se la Stazione appaltante lo prevede specificatamente tramite l’indicazione delle prestazioni prevalenti o principali e di quelle scorporabili o secondarie, ritiene che, in presenza di una prestazione principale e di una secondaria, la prescrizione della lex specialis secondo la quale “i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento” non può che applicarsi ai soli raggruppamenti di tipo orizzontale, stante l’identità delle prestazioni riferibili alle imprese componenti il predetto raggruppamento. Al contrario, in presenza di prestazioni aventi oggetto e natura differenti, non può ragionevolmente richiedersi a tutti i componenti del raggruppamento il possesso dei medesimi requisiti professionali specifici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 635 del 14 marzo 2023.