Un comune lombardo ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi realizzati senza titolo dai ricorrenti in una zona che, per un errore nella redazione del P.G.T., risulta priva di qualsivoglia classificazione urbanistica.
Il TAR Milano osserva che in tal modo viene impedito ai soggetti interessati di poter ottenere la sanatoria delle opere realizzate, attraverso l’avvio del procedimento di accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001. Tale situazione non risulta legittima, poiché in tal modo si preclude ai destinatari di un provvedimento sanzionatorio edilizio di poter beneficiare di una facoltà prevista dalla legge; in presenza di un procedimento di sanatoria ordinaria e a regime puntualmente disciplinato dalla normativa primaria (cfr., in argomento, Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 16 marzo 2023) non può essere consentito all’Autorità amministrativa di impedirne l’attuazione con comportamenti omissivi, che peraltro si pongono in contrasto con il dovere dell’Ente comunale di provvedere alla pianificazione urbanistica di tutto il territorio comunale. Difatti, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1150 del 1942, grava sul Comune il dovere di pianificare tutto il proprio territorio, poiché, secondo una condivisibile giurisprudenza, “non può derogarsi al principio per cui la programmazione urbanistica deve tendere ad una cura integrale del territorio comunale attraverso previsioni che favoriscano una sistemazione omogenea del territorio, unita a uno sviluppo ordinato ed armonico di questo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4599; Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2006, n. 3466; cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 20 marzo 2021, n. 84)” (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 14 febbraio 2022, n. 425; cfr. anche C.G.A.R.S., 3 marzo 2021, n. 176).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 736 del 27 marzo 2023.