Il TAR Milano osserva che, secondo un diffuso indirizzo esegetico, condiviso dalla Sezione, l’obbligazione di pagamento del contributo, conseguente al rilascio del titolo in sanatoria, ha carattere di obbligazione propter rem o “ambulatoria”, vale a dire un’obbligazione intimamente connessa alla proprietà del bene oggetto dell’abuso, sicché tutti coloro che hanno avuto la proprietà del bene stesso e ne hanno tratto godimento sono obbligati solidalmente alla corresponsione del contributo.
Quanto sopra prescinde dalla responsabilità nella realizzazione dell’illecito edilizio ma si fonda sulla circostanza oggettiva che i proprietari hanno avuto la disponibilità e il godimento dell’immobile, compresa la parte oggetto dell’attività edilizia abusiva, sicché gli stessi devono partecipare degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione derivanti dall’attività costruttiva svolta nel bene (cfr. sul punto, fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenze n. 1080/2016 e n. 1573/2020, con la giurisprudenza in esse richiamata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 20 marzo 2023.