Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021 ha mutato prospettiva in merito alla responsabilità della Curatela fallimentare statuendo che il presupposto per la sua responsabilità non sia più costituito dalla “detenzione dei rifiuti”, ma unicamente dalla “detenzione dell’area” su cui i rifiuti insistono e che tale particolare rapporto di disponibilità del sito non sussiste se la Curatela non ha inserito l’area in questione nell’inventario dei beni del fallito ai sensi degli artt. 87 e seguenti della Legge Fallimentare, applica alla fattispecie in esame i suddetti principi, traendo le seguenti conclusioni:
<<- la ricorrente Curatela non può essere ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti né come successore del fallito (giacché essa non è qualificabile in tali termini), né come co-autore o agevolatore dell’abbandono dei rifiuti perché i cumuli sono stati prodotti unicamente dal fallito prima della dichiarazione del Fallimento e la Curatela non ha continuato l’esercizio dell’impresa fallita;
- la Curatela non può neppure essere ritenuta responsabile della rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 152/06 perché essa non ha mai acquisito la “detenzione” dell’area su cui sono situati tali rifiuti perché detta area (peraltro neppure di proprietà del fallito) al momento della dichiarazione di fallimento non è stata inserita nell’inventario dei beni dell’impresa fallita ai sensi degli articoli 87 e seguenti della Legge Fallimentare e la mancanza di “detenzione” dell’area su cui insistono i rifiuti, comporta l’estraneità della Curatela agli obblighi di smaltimento dei rifiuti medesimi perché abbandonati da altri e situati su un’area detenuta da terzi.>>
TAR Lombardia, Milano, IV, n. 733 del 24 marzo 2023