Precisa il TAR Brescia che, con riguardo ai piani attuativi, la Soprintendenza esprime un parere all’interno della procedura di consultazione prevista dall’art. 16, commi 3 e 4, della legge 1150/1942. Si tratta di un parere non vincolante (“eventuali osservazioni”). Con l’evoluzione della disciplina sulla pianificazione urbanistica questa norma è divenuta residuale e in sostanza impone un parere della Soprintendenza anche quando non sia obbligatoria una procedura di VAS per l’approvazione dei piani attuativi. Se però la Soprintendenza si è già pronunciata sullo strumento urbanistico generale in una procedura di VAS, rimane il divieto di duplicazione delle valutazioni e dunque il nuovo parere potrà riguardare solo aspetti nuovi o di maggiore dettaglio. Invece, in relazione ai permessi di costruire per singoli interventi edilizi, la Soprintendenza si esprime attraverso un parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Dlgs. 42/2004. Qui le valutazioni paesistiche prevalgono su quelle di altre autorità e potrebbero impedire la realizzazione dell’opera voluta dai privati. Tuttavia, si tratta di valutazioni con un ambito di discrezionalità circoscritto agli aspetti puntuali dell’edificazione, in quanto non possono mettere in discussione la pianificazione urbanistica sostenuta da una VAS favorevole e, tantomeno, modificare i giudizi precedentemente esposti dalla Soprintendenza nella procedura di VAS, o rimediare al silenzio mantenuto nel corso di tale procedura. La Soprintendenza non ha, quindi, il potere di azzerare discrezionalmente i diritti edificatori (opzione zero), ma deve limitarsi a censurare le soluzioni progettuali che comportino rischi per il bene paesistico tutelato.