Il TAR Milano, esaminando un ricorso avente ad oggetto un provvedimento di sgombero emanato da un Comune di una casa albergo affidata in concessione, preso atto che il presupposto del provvedimento impugnato non è da ravvisarsi nell’esercizio della facoltà di recesso esercitato dall’ente locale ma nella naturale scadenza del contratto di concessione, osserva che, trattandosi di un provvedimento necessitato, in relazione ad un’occupazione di un bene pubblico che si è protratta oltre la scadenza del titolo, non sussiste alcuna violazione delle regole partecipative, degli obblighi di motivazione, né dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di sfratto, che non ha avuto luogo nel caso di specie. Per giurisprudenza pacifica, il concessionario di un bene pubblico comunale non è titolare di alcuna aspettativa alla prosecuzione del rapporto, avendo l’Ente Locale la facoltà di individuare una destinazione più adeguata e idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali, e ciò finanche a fronte di una pregressa considerevole durata della concessione.