Il TAR Milano precisa che l’ARPA ricopre solo il ruolo istituzionale di organo di controllo tecnico-scientifico a supporto degli altri livelli istituzionali, pertanto non ha e non avrebbe il potere di adottare atti di contenuto provvedimentale (nel caso in esame si trattava dell’impugnazione, dichiarata poi inammissibile, di atti di consulenza valutativa, di supporto al di fuori delle specifiche competenze istituzionali, su indicazione e richiesta del Ministero per l’Ambiente, al fine di risolvere una diatriba tra il ricorrente Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati - CONOU e una società consorziata in merito alla fondatezza della richiesta di riconoscimento del corrispettivo contemplato dall’art 236 Codice Ambiente per le attività di rigenerazione degli oli).