Il TAR Brescia si è pronunciato sulla prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso (nella fattispecie risultava depositato il file “pdf” delle ricevute di avvenuta consegna del ricorso all’Amministrazione resistente e ai controinteressati). Ebbene, osserva il TAR Brescia, a tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito che, in base all’art. 14, c. 3 e 4, Decreto 28 luglio 2021 (“Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”), la prova della notifica del ricorso deve essere fornita “…non mediante deposito della scansione della ricevuta in formato PDF, ancorché munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22 CAD (come effettuato nel caso di specie da parte ricorrente a seguito della citata ordinanza 1005/2023), ma mediante deposito del file in formato EML (sul punto, TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 2 marzo 2023, n. 302, e Cass. civ., Sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16189)” (Tar Sicilia – Catania, sent. n. 2019/2023, cfr. C.G.A., sent. n. 271/2023), in quanto “…solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf")” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 16189 del 08/06/2023). In questo quadro, il TAR Brescia ha  concesso un termine perentorio per il deposito da parte del ricorrente della prova della notificazione del ricorso introduttivo secondo quanto previsto dalla normativa sul processo amministrativo telematico e dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia.