Il TAR Milano, esaminando un ricorso avverso un verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro con il quale è stata contestata una irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale costituita dal pagamento delle retribuzioni al personale dipendente in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata, in violazione dell’art. 3 legge n. 142/2001 nonché dell’art. 36 Cost., ricorda che l’avvenuta sottoscrizione di un contratto collettivo da parte delle associazioni sindacali (e datoriali) maggiormente rappresentative rende siffatto accordo idoneo a fungere da parametro per l’individuazione della soglia della retribuzione da considerare idonea e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost. e serve a scongiurare il rischio dell’applicazione dei contratti cc.dd. pirata, sottoscritti da associazioni sindacali minoritarie o non sufficientemente rappresentative delle parti sociali, con l’obiettivo di costituire una surrettizia ed elusiva alternativa ai più impegnativi e garantistici (in punto di retribuzioni minime, di numero di ferie e/o permessi et similia) contratti nazionali cc.dd. tradizionali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2046 del 4 settembre 2023.